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PERTINENZE SUPERBONUS 110%: ecco cosa sono e perché sono importanti!

Cosa sono le Pertinenze di un’abitazione e perché sono importanti per chi vuole usufruire del Superbonus 110”%?

Continua a leggere l’articolo e scoprirai le risposte.

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COSA SONO LE PERTINENZE DI UN’ABITAZIONE?

 

Il Codice Civile nell’art. 817 riporta la definizione normativa di Pertinenze:

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio e ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

 

La definizione data dal Codice Civile è relativa in generale al concetto di pertinenza e non solo alle pertinenze di un’abitazione ma comunque, da quanto espresso nell’art.817 del Codice Civile, possiamo notare che il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre in presenza dei seguenti requisiti

1- requisito oggettivo, ossia la destinazione durevole (quindi non occasionale o temporaneo) e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest’ultimo; 

2- requisito soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale

 

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Anche la Cassazione, all’interno della sentenza n. 974 del 14 marzo 1975, ha dato una sua definizione di pertinenze ed è quella che ti riporto qui sotto:

“…..sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e la loro individualità fisica, sono assoggettate, in modo attuale e duraturo, a servizio oppure a semplice ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro…..”

Oltre la definizione normativa, indicata dal Codice Civile, c’è anche una definizione di carattere fiscale, in questo caso riferita esclusivamente agli immobili, che possiamo trovare nell’art. 13 del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 ed è la seguente:

“….Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità’ ad uso abitativo…..”

 

Sempre in merito all’aspetto fiscale delle pertinenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 25127 del 30 Novembre 2009 stabilendo che “Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.

 

Quanto indicato nell’art. 13 del D.L. 201/2011 è relativo al pagamento dell’IMU per le abitazioni e in particolare all’agevolazione fiscale per l’abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle tre categorie catastali indicate C/2, C/6 e C/7).

Le pertinenze di un’abitazione non sono solamente quelle indicate ai fini fiscali del pagamento dell’IMU: tra le pertinenze rientrano anche altre cose, come ad esempio il giardino e la recinzione che delimita il confine di proprietà.

 

A titolo di esempio ti riporto alcune tipologie di unità immobiliari comprese nelle tre categorie catastali indicate nella definizione di pertinenza ai fini fiscali:

– la categoria C/2 comprende i magazzini, i locali di deposito e le cantine;

– la categoria C/6 comprende le stalle, le scuderie, le rimesse e le autorimesse;

– la categoria C/7 comprende le tettoie (chiuse o aperte).

 

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PERTINENZE E SUPERBONUS 110%

Le pertinenze di un’abitazione hanno molta importanza nell’applicazione del Superbonus 110% per due motivi, il primo è la possibilità di eseguire anche su loro gli interventi detraibili e il secondo è che in certi casi le pertinenze entrano nel calcolo della spesa massima ammissibile alla detrazione dei vari interventi.  

 

In merito alla possibilità di usufruire del Superbonus anche per interventi sulle pertinenze ti riporto quanto indicato nel capitolo 2 della Circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate:

“….., il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici…

 In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: 

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).”

 

Per individuare in maniera corretta le pertinenze per l’applicazione del Superbonus possiamo fare riferimento alla definizione fiscale data dall’art. 13 del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 che ti ho riportato nel precedente capitolo.

 

Questo è stato confermato anche dalle FAQ sul Superbonus, versione III aggiornata al 24/11/2020, in cui il MEF risponde alla domanda “cosa si intende per pertinenze?” come segue:

“Dal punto di vista tributario, sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione.“

 

In merito al secondo motivo per cui le pertinenze sono importanti nel Superbonus 110% ti evidenzio che nelle due circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 24 e 30 del 2020) è indicato quando si possono considerare le pertinenze nel calcolo della spesa massima ammissibile alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico ed energetico.

 

Negli edifici unifamiliari, connotati dalla presenza di una sola unità abitativa, le pertinenze non assumono rilevanza fiscale autonoma. 

Pertanto, indipendentemente dalla loro collocazione, nell’ambito dello stesso edificio o in una costruzione separata, dal punto di vista fiscale esse sono assorbite nei massimali di spesa dell’unità abitativa di cui sono al servizio. 

 

Nel condominio, invece, se autonomamente accatastate, le pertinenze assumono rilevanza fiscale autonoma, nel senso che costituiscono singole unità immobiliari da conteggiare ai fini del computo dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni condominiali. 

Tutto questo, a condizione che siano incluse in un edificio condominiale oggetto degli interventi e, quindi, a condizione che non siano collocate in un edificio separato, sul quale non si interviene.

 

 

Visto che sei interessato all’argomento Superbonus leggi anche il mio articolo  SUPERBONUS 110%: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

 

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    4 Comments

    1. Siria ha detto:

      Vorrei sapere se posso chiedere il bonus,110/100 avendo un 50/100 di un villino degli anni 1975, con pertinenze sempre nella stessa costruzione con autonomo entrata. Per le pratiche a chi mi devo rivolgere e posso cedere il credito?. Grazie

    2. Paolo ha detto:

      Buonasera , volevo chiedere una cosa e precisamente· condominio con tre piani , piano terra unità artigianale , primo e secondo abitazione, terzo non abitato non riscaldato. Attaccato al condominio c’è un capannone sullo stesso mappale del condominio ma di proprietà della ditta che possiede il piano terra nel condominio, Vorrei sapere se ai fini bonus 110% il capannone essendo attaccato alla casa ( non strutturalmente) concorre al calcolo di residenzialità oppure è considerato pertinenza e quindi non viene contato ai fini

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.

        Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.

        un cordiale saluto

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