come compilare le asseverazioni sismabonus
Come compilare le asseverazioni SISMABONUS moduli allegati B, 1-SAL, B1 e B2
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SISMABONUS: 8 errori da non fare

Sismabonus 8 errori da non fare

Ci sono degli errori che sono assolutamente da evitare se si vuole usufruire del sismabonus quando si fanno interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio.

Nell’articolo e relativo video vi mostro gli 8 errori da non fare per non perdere la detrazione fiscale.

 

Video “Sismabonus: 8 errori assolutamente da evitare”

Sismabonus: Errore numero 1

L’errore numero 1 è non depositare il modulo allegato B al D.M. 329/2020 presso il SUE.

Oppure è depositare questo il modulo allegato B non contestualmente al titolo edilizio.

 

 

Ti serve una consulenza tecnica? Possiamo farlo anche con una videochiamata contattami ora!

 

 

Sismabonus: Errore numero 2

L’errore numero 2 è far firmare il modulo allegato B al D.M. 329/2020 ad un tecnico diverso dal progettista strutturale oppure far firmare i moduli allegati B1 e 1-SAL ad un tecnico diverso dal direttore dei lavori delle opere strutturali ed infine far firmare il modulo allegato B2 ad un tecnico diverso dal collaudatore strutturale.

 

La legge è molto chiara e il D.M. 58/2017 e successive modifiche ed integrazioni dice che il modulo B va fatto firmare al progettista strutturale, il modulo B1 e 1-SAL deve essere firmato dal direttore dei lavori delle opere strutturali e infine il modulo di B2 deve essere firmato dal collaudatore strutturale.

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Sismabonus: Errore numero 3

Asseverare interventi locali che non riducono il rischio sismico dell’edificio.

 

Sappiamo che il Sismabonus 110% permette di usufruire della detrazione fiscale anche se gli interventi eseguiti non sono sufficienti ad almeno 1 salto di classe di rischio sismico.

 

Attenzione però che nella parte bassa del modulo allegato B al D.M. 329/2020, dove si parla di asseverazione, viene esplicitato che gli interventi devono ridurre il rischio sismico.

 

 

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Sismabonus: Errore numero 4

Valutare la classe di rischio sismico dello stato di fatto con un metodo diverso da quello utilizzato per valutare la classe di rischio sismico dello stato post-intervento.

 

Per esempio valutare la classe di rischio dello stato di fatto con il metodo semplificato e valutare la classe di rischio dello stato di progetto con il metodo convenzionale.

 

Questo è chiaramente vietato dall’allegato A al D.M. 58/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Sismabonus: Errore numero 5

Compilare due moduli allegati B diversi, uno per la valutazione della classe di rischio sismico dello stato di fatto firmato da un tecnico e uno per la valutazione della classe di rischio sismico dello stato post-intervento firmato da un altro tecnico.

 

Il modulo allegato B al D.M. 329/2020 deve essere unico e deve essere firmato dal progettista strutturale.

 

 

Sismabonus: Errore numero 6

Considerare un massimale separato tra Sismabonus e bonus ristrutturazione 50%.

 

Per esempio in un edificio unifamiliare considerare un massimale di 96.000 €. per il Sismabonus e altri 96.000 €. per il bonus ristrutturazione.

 

Ricordo che il Sismabonus nasce praticamente dalla stessa agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione al 50%, quindi, come dice l’Agenzia delle Entrate, è della stessa fattispecie.

 

Per cui nel caso in cui all’interno di un medesimo intervento si fanno sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi che ricadono nel bonus ristrutturazione ricordiamoci che abbiamo solo 96.000 €. complessivi da poter portare in detrazione.

 

 

Sismabonus: Errore numero 7

Scegliere di usufruire del Sismabonus “ordinario” nel caso in cui si ha diritto al Sismabonus 110 %.

 

Anche su questo aspetto c’è stato un chiarimento specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Se un soggetto ha diritto ad usufruire del Sismabonus 110 % non può rinunciarci per usufruire poi del Sismabonus “ordinario”.

 

 

 

Sismabonus: Errore numero 8

Utilizzare il metodo semplificato per valutare la classe di rischio sismico di un intervento di demolizione e ricostruzione.

 

Questa modalità non è corretta in quanto il rischio sismico dell’edificio che viene ricostruito (post-intervento) dovrà obbligatoriamente essere valutato con il metodo convenzionale e quindi, ricordando l’errore numero 4, la valutazione del rischio sismico dell’edificio che sarà demolito dovrà obbligatoriamente essere effettuata con il metodo convenzionale.

 

 

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    2 Comments

    1. Federico ha detto:

      Ho un dubbio. Ma l’Allegato B deve essere sempre ripresentato al SUE in caso di varianti sia sostanziali che non sostanziali oppure resta valida la prima presentazione (contestuale al titolo edilizio) e poi si vanno ad inserire gli importi diversi solamente nell’Allegato B1 con magari anche il computo a consuntivo dettagliato, come consigliato da lei?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti.

        In merito alla sua richiesta, premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.

        Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.

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