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Proroga Superbonus Unifamiliari: come calcolare ed asseverare il 30% dei lavori eseguiti?

La scadenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari ad oggi, 25 marzo 2022, è fissata al 30/06/2022 …….l’unica possibilità per prorogarla al 31/12/2022 è di eseguire lavori per almeno il 30% dell’importo complessivo dell’intervento entro fine giugno.

Ma come calcolare e come asseverare il 30% dei lavori eseguiti? 

Aggiornamento del 08 settembre 2022: è finalmente stata pubblicata una risposta ufficiale a come asseverare il 30% dei lavori eseguiti per il Superbonus degli edifici unifamiliari, leggi il mio articolo “Superbonus edifici unifamiliari : è arrivata una risposta ufficiale per il SAL 30% a fine settembre”

 

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Video “Proroga Superbonus Unifamiliari: come calcolare ed asseverare il 30% dei lavori”

Nel video potete trovare anche degli esempio per come calcolare il 30% dei lavori eseguiti.

 

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Scadenza attuale del Superbonus per gli edifici unifamiliari

La scadenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari è riportato nel comma 8-bis dell’art. 119 del  D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio convertito in Legge 77/2020),  qui sotto riporto la parte del comma 8-bis relativa alle unifamiliari:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Quindi se al 30/06/2022 saranno stati eseguiti almeno il 30% dell’intervento complessivo si potranno portare in detrazione al 110% anche le spese sostenute fino al 31/12/2022.

 

 

Indicazioni sulla modalità di calcolo del 30% dei lavori eseguiti per ottenere la proroga al 31/12/2022

L’Agenzia delle Entrate in risposta ad una domanda risponde come segue (estratto dalle FAQ riportate all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/archivio-faq-anno-2022 ):

“Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?

La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus.  Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.

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Inoltre nella risposta del MEF in commissione N. 5-07599 sui bonus edilizi è riportato:

“In particolare, gli Onorevoli ritengono opportuno chiarire:

…………………………

d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110 per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

…………………………

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

…………………………

In merito, poi, al quesito con il quale si intende conoscere se – ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento, richiesta per l’applicazione della disciplina di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari – sia necessario che « gli interventi progettati oggetto di Superbonus » abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori, l’Agenzia delle entrate fa presente di aver già fornito chiarimenti al riguardo con la Faq n. 3 del 2022, « secondo cui la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato ». A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus

 

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Come asseverare il raggiungimento del 30% dei lavori eseguiti per ottenere la proroga al 31/12/2022?

Prima indicazione è quella di non confondere il 30% dell’importo complessivo necessario a prorogare la scadenza del Superbonus per le unifamiliari con il 30% necessario per l’emissione dei SAL per la cessione del credito o per l’opzione dello sconto in fattura.

 

Ad oggi, 25 marzo 2022, non è stato ancora comunicato da nessun ente ufficiale come asseverare il raggiungimento del 30% dell’importo complessivo necessario a prorogare la scadenza del Superbonus per le unifamiliari.

Quindi in mancanza di indicazioni ufficiali come possiamo fare?

 

A mio parere potrebbe essere il Direttore dei Lavori a verificare e ad asseverare che i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 30% dell’importo complessivo.

Infatti il Direttore dei lavori potrà asseverare il raggiungimento del 30% dell’importo complessivo allegando anche una precisa contabilità dei lavori eseguiti insieme ad un’estesa documentazione fotografica (oltre a far riferimento, come documenti ufficiali, ad eventuali SAL emessi per la cessione del credito o per lo sconto in fattura).

 

Infine, sempre a mio parere, potrebbe essere utile depositare l’asseverazione del Direttore dei Lavori presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (così si potrà avere anche un protocollo ufficiale) e una copia della stessa sarà temuta dal beneficiario a disposizione per eventuali controlli.

 

Voi cosa ne pensate?

Scrivete nei commenti se avete altre idee su come procedere all’asseverazione del raggiungimento dei lavori eseguiti pari ad almeno il 30% dell’importo complessivo.

 

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