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Asseverazioni per il Sismabonus 110%: ecco come compilare il modulo allegato B al D.M. 329/2020.

Le asseverazioni per il Sismabonus 110% devono essere eseguite utilizzando i moduli allegati al D.M. n. 329 pubblicato il 06/08/2020 di modifica al DM 58/2017 relativo alla classificazione del rischio sismico delle costruzioni.

La compilazione dei moduli di Asseverazione Sismabonus allegati al DM 329/2020 ha creato diversi dubbi tra noi professionisti.

In questo articolo e nel video qui sotto riportato mostro alcune indicazioni sulla compilazione del modulo allegato B derivanti da miei approfondimenti e dal confronto con alcuni colleghi.

Quanto qui illustrato è semplicemente il mio modo di operare quando compilo il modulo allegato B al DM 329/2020.

 

 

Video per la compilazione del modulo B per l’Asseverazione del Sismabonus 110%

Oltre al leggere l’articolo guarda il video dove mostro come compilare il modulo allegato B al D.M. 329/2020.

 

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Codici da inserire nella tabella presente in alto a destra nel modulo allegato B

Appena ho visto i modulo allegati al D.M. 329/2020 necessari a redigere le Asseverazioni per il Sismabonus 110% mi sono domandato quali codici utilizzare per identificare la Regione, la Provincia e il Comune nelle tabelle presenti in alto a destra.

Dopo essermi confrontato con colleghi e commercialisti, già alcuni mesi fa, ero giunto alla conclusione che dovevo utilizzare i codici ISTAT.

 

codici istat modulo B

 

Finalmente in una risposta data il 17/02/2021, nella “Posta del Fisco”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i codici da utilizzare nella tabella in alto a destra del modulo Allegato B al D.M. 329/2020, relativo all’Asseverazione del Sismabonus, sono i codici ISTAT.

Questo è il link per leggere la risposta completa.

 

 

Quale Decreto Ministeriale indicare nel modulo allegato B?

Nel modulo allegato B al D.M.329/2020 dove viene richiesto a quale Decreto Ministeriale si fa riferimento io scrivo: D.M. 58/2017 e s.m.i.

DM 58_2017

 

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Bisogna barrare entrambe le caselle quando dichiariamo il tipo di incarico ricevuto ?

Altro dubbio che molti di noi strutturisti hanno avuto è sicuramente per quale motivo sono presenti due caselle da barrare quando dobbiamo dichiarare il tipo di incarico ricevuto.

caselle da barrare

 

Molti hanno interpretato, secondo me in maniera errata, che il motivo fosse che un tecnico poteva eseguire solo la classificazione del rischio sismico dello stato di fatto della costruzione e un altro tecnico poteva asseverare in un altro modulo solo la classificazione del rischio sismico della costruzione a seguito dell’intervento progettato (stato di progetto).

 

Ma il D.M. 58/2017 e s.m.i. dice chiaramente nel comma 2:

Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida , la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato“.

 

A mio parere il motivo della presenza delle due caselle da barrare nel modulo allegato B al D.M. 329/2020 potrebbe essere dovuto a due distinti incarichi che possiamo ricevere:

  1. Un cliente ci incarica di eseguire una Valutazione della sicurezza (secondo la Norme Tecniche per le Costruzioni) del suo edificio con relativa determinazione della classe di rischio sismico, in questo caso dovremo barrare solo la prima casella presente nel modulo;
  2. Un cliente ci incarica di eseguire un intervento di riduzione del rischio sismico e conseguente determinazione delle classi di rischio sismico ante e post intervento. In questo caso dovremo barrare entrambe le caselle presenti nel modulo.

 

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La congruità dei prezzi

L’asseverazione della congruità dei prezzi è una delle novità introdotte nei moduli dal D.M. 329/2020.

Congruità dei prezzi

In questa parte del modulo dovremo chiaramente indicare il prezzario che abbiamo utilizzato per verificare la congruità dei prezzi offerti dall’impresa aggiudicatrice dell’appalto.

Mentre le spese professionali richieste dovranno essere confrontate con le parcelle calcolate secondo il D.M. 17/06/2016 (per approfondire puoi guardare il mio video “SISMABONUS 110%: calcolo delle parcelle professionali ed esempio con software @Blumatica” ).

Le cifre da indicare, a mio parere, devono essere al netto IVA questo per congruità con quanto indicati nella nota (2) riportata sui moduli allegato B-1 e 1-SAL.

 

In merito alla congruità dei prezzi evidenzio che nella risposta all’interpello n. 168/2021 l’Agenzia delle Entrate ha affermato:

“…….Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che l’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponda ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso di specie, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudichi l’accesso al Superbonus.

Nel caso di specie, considerato che, ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese” e ai sensi del successivo comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”, si ritiene che detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine…….”.

Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbe necessario asseverare la congruità dei prezzi solo durante i SAL e a fine lavori.

Ricordo che questa risposta dell’Agenzia delle Entrate è relativa ad una pratica depositata con Asseverazione Sismabonus prima del 06/08/2020 quindi attualmente consiglio di continuare a compilare la congruità dei prezzi anche nel modulo allegato B con la speranza che a breve sarà eseguita una revisione dello stesso eliminando questa incombenza.

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Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy e do il mio consenso all’utilizzo dei dati personali inseriti nel presente modulo di contatto.

Metodo da utilizzare per la valutazione del rischio sismico della costruzione

Per la valutazione del rischio sismico della costruzione pre e post intervento ricordo che l’Allegato A del D.M. 58/2017 e s.m.i. indica che è obbligatorio utilizzare lo stesso metodo e, nel caso del metodo convenzionale, le stesse modalità di analisi e di verifica tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

 

 

Note sbagliate nel modulo allegato B

Nel modulo allegato B al D.M. 329/2020 sono presenti alcune note non corrette, qui di seguito vi indico quali sono e la correzione necessaria:

nota_1

 

nota_2

 

nota_3

 

nota_4

 

Sismabonus e classificazione di rischio sismico degli edifici. Valutazione e scelta dell’intervento. Casi pratici. Procedure fiscali e amministrative https://amzn.to/3UtIwis

 

Quali allegati inviare insieme all’Asseverazione Sismabonus allegato B?

Insieme all’Asseverazione Sismabonus redatta utilizzando il modulo allegato B al D.M. 329/2020 invio una serie documenti che ritengo necessari, gli stessi documenti li allego anche ai moduli allegato 1-SAL e B-1.

I documenti che allego sono i seguenti:

  • La relazione illustrativa sulla classificazione de rischio sismico della costruzione (ai sensi del D.M. 58/2017 e s.m.i);
  • Il computo metrico estimativo con prezzario;
  • La comparazione tra i prezzi unitari offerti dall’impresa aggiudicataria dell’appalto e quelli da prezzario;
  • Le competenze professionali calcolate secondo il D.M. 17/06/2016 e le competenze effettivamente richieste;
  • Il quadro economico complessivo dell’intervento di riduzione del rischio sismico.

 

Visto che sei interessato all’argomento Asseverazione Sismabonus leggi anche il mio articolo  ASSSEVERAZIONE SISMABONUS 10% DOPO IL D,M, 329/2020

 

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