In questo articolo parlo dell’interessante Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119 ter del Decreto Legge 34/2020 (Legge di conversione 77/2020).
Sul mio canale YouTube ho pubblicato 4 video (l’ultimo il 14 agosto 2023) in cui ho illustrato gli aspetti normativi, i chiarimenti ufficiali e ho anche dato il mio parere su alcuni aspetti.
AGGIORNAMENTO del 3 gennaio 2024 a seguito del Decreto Legge n.212/2023
Le principali modifiche introdotte nel Bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche dal Decreto Legge n. 212/2023 sono le seguenti:
1. Le detrazioni sono spettanti solo ESCLUSIVAMENTE per i seguenti
interventi:
● scale
● rampe
● ascensori
● servoscala
● piattaforme elevatrici
2. I Pagamenti devono essere eseguito con bonifico parlante
3. E’ necessaria l’ ASSEVERAZIONE del rispetto dei requisiti Decreto 236/89 redatta da tecnici abilitati
4. Non spetta più la detrazione neanche per gli interventi di automazione degli impianti
5. Rimane la possibilità di scegliere le opzioni della cessione del credito e dello sconto sconto in fattura solo per spese per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche che sono state sostenute fino al 31/12/2023 e per le spese sostenute dopo il 31/12/2023 SOLO per interventi:
– su parti comuni condomini a prevalente destinazione abitativa
– da persone fisiche su edifici unifamiliari o appartamenti condominio con le caratteristiche indicate nel D.L. 212/20213 (il requisito del reddito di riferimento non serve se è presente un soggetto disabile)
Le modifiche sopra riportate, inserite nel D.L. 212/2023 nell’art. 3 commi 1 e 2, NON SI APPLICANO SE in data antecedente a quella di entrata in
vigore dello stesso decreto (30/12/2023):
Le disposizioni del comma 1, art. 3 del Decreto Legge 212/2023 si applicano alle spese sostenute dal 30/12/2023 (data in vigore del decreto).
Per approfondire consiglio di guardare il mio video:
In vigore dal 01/01/2023 – Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1
link: art. 119 ter del Decreto Rilancio 34/2020
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché’, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
4. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
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Nel momento in cui sto scrivendo questo articolo, agosto 2023, la scadenza del bonus barriere architettoniche 75% è il 31 dicembre 2025.
Si può usufruire di questo Bonus solo per interventi eseguiti sugli edifici esistenti ed è prevista una detrazione IRPEF, pari al 75% delle spese sostenute, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
I soggetti che possono accedere al Bonus barriere architettoniche 75% sono:
Con il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche al 75% si possono detrarre solo le spese per gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Per esempio:
Ricordo ancora di porre molta attenzione sull’obbligo per tutti gli interventi, quindi anche quelli qui sopra elencati come esempio, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.
Priama di eseguire qualunque intervento, vi consiglio di incaricare un tecnico per fare le dovute verifiche sul rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, anche perché nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate, tra i documenti da conservare, ha inserito anche la “Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236”.
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Nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (ad esempio su un appartamento in condominio) possono usufruire, con il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla norma, del bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%.
Il limite massimo di spesa agevolabile per tale fattispecie è di €. 50.000.
Nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus abbattimento barriere architettoniche al 75% può essere usufruito per interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (sempre con il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla norma).
Nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione per l’abbattimento barriere architettoniche al 75% non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.
La detrazione non si traferisce neanche in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento, in quanto il contribuente in tal caso potrà continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.
Nel comma 1-ter dell’art. 121 D.L. 34/2020 e Legge di conversione 77/2020 è riportato:
“Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
1) il contribuente richiede il visto di conformità…….
2) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
……………”
Nel comma 2 dell’art. 121 è presente anche l’art. 119 ter relativo al bonus barriere architettoniche 75% e nel comma 1 dell’art. 121 si parla di cessione del credito e sconto in fattura.
Sempre nel comma 1-ter dell’art. 121 D.L. 34/2020 è anche riportato:
“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico …… e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio….”
Quindi riassumendo l’asseverazione di congruità dei prezzi e il visto di conformità sono obbligatorie solo se si vuole cedere il credito o usare lo sconto in fattura e contemporaneamente l’intervento eseguito, con importo complessivo che supera i 10.000 €, non è di edilizia libera.
Sempre nella Circolare n.17/E del 26/6/2023 l’Agenzia delle Entrate ha elencato i documenti da conservare:
A questa documentazione io aggiungerei anche copia dei bonifici parlanti eseguiti per il pagamento delle spese che si portano in detrazione.
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Interpello n. 291 del 23/5/2022
Interpello n. 292 del 23/5/2022
Interpello n. 293 del 23/5/2022
Interpello n. 444 del 6/9/2022
Interpello n. 455 del 16/9/2022
Interpello n. 461 del 16/9/2022
Interpello n. 465 del 21/9/2022
Nell’art. 119 ter NON è specificato!
Però ricordo che l’intento del legislatore quando ha emesso questo Bonus era evidentemente quello di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere più facile la vita alle persone disabili.
Quindi a mio parere per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche al 75% sarebbe necessario eseguire una serie di interventi che rendano per lo meno visitabile un’unità immobiliare.
Infatti rispondete alla seguente domanda:
Se in un appartamento cambio la porta che permette di accedere al balcone (montandone una conforme alle indicazioni presenti nel D.M. 236/89) ma per raggiungere la porta devo utilizzare un corridoio che non permette il passaggio di una sedia su ruote abbiamo abbattuto delle barriere architettoniche? Il disabile avrà ottenuto un vantaggio?
Fatemi sapere nei commenti la vostra risposta!
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15 Comments
Buongiorno,
gli infissi esterni, citati a titolo d’esempio dalla circolare 17/E del 26 giugno 2023, comprendono anche le finestre a tetto?
Sono in procinto di cambiare i lucernari della mia abitazione inserendo l’automazione dell’apertura/chiusura degli stessi e della gestione della tenda oscurante con telecomando, altrimenti non gestibile se non con una scala.
In fase di preventivo ero piuttosto sicura di poterne beneficiare ma ho ricevuto una negazione da parte del produttore e installatore dei lucernari che sostiene che il legislatore, nella circolare di chiarimento, non abbia precisato l’appartenenza di tali tipologia di finestre nella categoria degli infissi esterni.
Cosa ne pensa?
Grazie
Per risolvere il suo dubbio può fare un interpello all’Agenzia delle Entrate.
Salve. Vorrei sapere se con bonus 75% edilizia libera,serve Relazione tecnica e APE. Grazie
Buongiorno,
premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.
Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.
un cordiale saluto
Buongiorno, collegandomi alla sua ultima domanda inserita nel post, secondo lei è possibile fruire della detrazione 75% per il rifacimento del bagno installando solo una porta adeguata per il passaggio con sedia a rotelle e doccia filo pavimento (situata vicino alla porta) di dimensioni adeguate, ma senza prevedere sostituzione del lavandino, del wc, installazione delle maniglie per disabili, doccino e sedile all’interno della doccia, ecc… esenza prevedere la sostituzione delle porte degli altri locali? Grazie e complimenti per il post
Buongiorno,
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Buongiorno Ing.
Vvorrei cambiare i serramenti compreso la porta d’ingresso e vorrei beneficare dell’gevolazione bonus Barriere Architettoniche.
La mai domanda è la segunte, devo adeguare anche il bagno? oppure posso eseguire solo la soztituzione dei srrramenti?
Anticipatamenteringrazio per la sua gentile risposta.
Maurizio Macchi
Buongiorno,
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Buonasera,
Vorrei sfruttare il bonus 75% con sconto su fattura per il rifacimento totale del mio bagno adottando le norme previste per i disabili.
Oggi le solite “voci” dicono che il Governo ha messo una scadenza perentoria al 15/10/2023 per inoltrare la domanda.
Sa dirmi qualcosa al riguardo ? Grazie
Giancarlo Pari
Buongiorno,
non ho nessuna notizia a riguardo.
Buongiorno,
Vorrei capire quale sia la discriminante per stabilire se un singolo intervento possa ritenersi adeguato ad usufruire della detrazione fiscale al 75%.
Esempio Cambio porte rimessa automobili con basculanti motorizzate, che però danno accesso a rampa di scale senza ascensore.
Buonasera
Vorrei sapere se posso usufruire del bonus 75% anche se devo solo ristrutturare mantenendo la stessa struttura senza apportare modifiche per abbattimento barriere poiché non presenti.
Nello specifico, sostituzione solo sanitari e pianelle rientrano comunque?
Buongiorno,
difficile rispondere a questa domanda online.
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un cordiale saluto
Salve, non è chiaro nella circolare 17/E, nè in altro riferimento normativo, se le spese professionali tecniche sono ammissibili alla detrazione del 75% per eliminazione barriere architettoniche o meno. Grazie.
Buon pomeriggio,
normalmente nei bonus edilizi le spese tecniche dei professionisti sono ammissibili alla detrazione. Nel caso del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche le consiglio comunque di chiedere all’Agenzia delle Entrate.
N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale