AGGIORNAMENTO DEL 20/05/2020
Il giorno 15/05/2020, nella Gazzetta Ufficiale n.124 è stato pubblicato il Decreto del 30/04/2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93″ del Ministero dei Trasporti.
A seguito dell’entrata in vigore di queste Linee Guida, avvenuta il 16/05/2020, le Regioni dovranno pubblicare degli specifici elenchi di interventi strutturali che rientrano nelle 3 macro-categorie definite dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001:
- Interventi strutturali rilevanti per la pubblica incolumità
- Interventi strutturali di minore rilevanza per la pubblica incolumità
- Interventi strutturali privi di rilevanza per la pubblica incolumità
Il mio parere è che la Regione Emilia Romagna manterrà per gli interventi privi di rilevanza l’elenco presente nella D.G.R. 2272/2016 e realizzerà specifici elenchi per le macro-categorie 1 e 2.
Nei prossimi mesi vedremo cosa succederà!
Se vuoi saperne di più sul Decreto del 30/04/2020 leggi l’aggiornamento del mio articolo SBLOCCA CANTIERI E I.P.R.I.P.I. IN EMILIA ROMAGNA
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Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
Come indicato nel titolo il giorno 11/01/2017 è stata pubblicata, per la REGIONE EMILIA ROMAGNA, sul BUBER n°9 la nuova D.G.R. 2272/2016 ” Atto di indirizzo recante l’individuazione degli INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ’ AI FINI SISMICI e delle VARIANTI IN CORSO D’OPERA, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n°19 del 2008″.
Il nuovo atto di indirizzo è semplicemente l’aggiornamento, con piccole modifiche e aggiunte, della vecchia D.G.R. 687/2011.
Il link dal quale scaricare l’atto di indirizzo è il seguente: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l-r-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi/DGR2272_2016_Attodiindirizzo.pdf/view
Nell’atto di indirizzo vengono individuati quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, l’elenco contenuto nell’Allegato 1 ha carattere tassativo.
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Livelli di I.P.R.I.P.I.
Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono previsti tre diversi livelli di adempimenti
a) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0), non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
b) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1), è necessario predisporre un elaborato grafico atto a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B oltre all’asseverazione riportata nel MUR A.1/D.1 ;
c) per gli interventi contrassegnati dal codice (L2), il progettista abilitato deve predisporre un elaborato grafico e una relazione tecnica esplicativa atti a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B oltre all’asseverazione riportata nel MUR A.1/D.1.
Ricordo che per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.
Esempi di nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
- A.1.1. c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente <= 1 kN/mq di altezza media <= 3 m aventi superficie coperta <= 30 mq, comprensivo di eventuale aggetto <= 1,50 m. (L2)

- A.2.1 b) Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra <= 2,5 m, con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale <= 30° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti
sul cuneo di spinta, e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilità e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle. (L2)

- A.3.6. Piscine e vasche di altezza massima complessiva <= 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra <= 1 m, di superficie massima 150 mq. (L2)

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Esempi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici su edifici esistenti
- B.1.2.. b) Pensiline, con aggetto <= 1,20 m, aventi superficie coperta <= 6 mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente
<= 1 kN/mq. (L1)

- B.3.2. a) Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) <= 0,10 kN/m2 appesi e ancorati alle strutture. (L1)

- B.4.4. b) Realizzazione, modifica di elementi divisori interni di spessore <= 10 cm e altezza <= 3 m. (L0)
- B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 20% dello sviluppo totale dell’intero impianto di fondazione. (L2)
- B.5.1. a) Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza <=1 m, all’interno di una singola unità immobiliare, di altezza <= 3,50 m. (L1)

A seguito della nuova legge 14 giugno 2019 , n. 55 (cosiddetto SBLOCCA CANTIERI) anche a livello nazionale sono stati inseriti gli INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI SISMICI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, leggi il mio articolo SBLOCCA CANTIERI E I.P.R.I.P.I. IN EMILIA ROMAGNA
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