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MIGLIORAMENTO SISMICO O ADEGUAMENTO SISMICO?

miglioramento sismico o adeguamento sismico

Miglioramento simico o Adeguamento sismico?

Hai deciso di rendere più forte la tua casa nei confronti del terremoto ma non conosci la differenza tra i due termini?

 

La risposta ai tuoi dubbi posso dartela, in maniera semplice, come segue.

Nella realtà Migliorare o Adeguare sismicamente una struttura ha lo stesso significato….renderla più forte nei confronti del terremoto.

Dal punto di vista normativo, secondo le NTC2018, se migliori sismicamente il tuo edificio ad uso residenziale lo rinforzi rispetto allo stato in cui si trova attualmente (deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1)  mentre se lo adegui sismicamente rinforzi la tua casa fino a resistere, nei confronti del terremoto, come un fabbricato nuovo.

 

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Se adesso vuoi approfondire l’argomento ti invito a continuare a leggere l’articolo e a vedere il video.

 

 

 

Definizione di costruzione esistente

Il miglioramento o l’adeguamento sismico sono interventi che vengono eseguiti su “edifici esistenti” quindi è importante individuare con precisione cosa si indica con tale espressione.

Il Capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 definisce una costruzione esistentequella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata.”

La Circolare esplicativa n° 7 del 2019 al punto C8.1 aggiunge  “In termini del tutto generali, con l’espressione struttura completamente realizzata può intendersi una struttura per la quale, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi delle Norme Tecniche vigenti all’epoca della costruzione; se all’epoca della costruzione l’obbligo del collaudo statico non sussisteva, devono essere state almeno interamente realizzate le strutture e i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture”.

 

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Cos’è una valutazione di sicurezza secondo le  NTC2018?

Al punto 8.3 le NTC2018 definiscono valutazione della sicurezza di una struttura esistenteun procedimento quantitativo volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa”.

Quando è obbligatorio fare una valutazione della sicurezza?

La valutazione della sicurezza di un edificio esistente deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

  • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
  • danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
  • provati gravi errori di progetto o di costruzione;
  • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
  • esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
  • ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4 ;
  • opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

 

Evidenzio che, rispetto alle NTC2008, nelle nuove norme tecniche in vigore (NTC2018) è stato aggiunto l’obbligo della valutazione della sicurezza ogni volta che si presenta un titolo edilizio a sanatoria.

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La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti deve essere effettuata in rapporto a quella richiesta per gli edifici nuovi.

Le NTC2018 hanno introdotto due nuovi parametri che costituiscono fattori indicativi per un rapido confronto tra l’azione sopportabile da una struttura esistente e quella richiesta per il nuovo:

  • ζE , definito come il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche ;
  • ζV,i , definito come il rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile sopportabile dalla parte i-esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

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Cosa sono i Livelli di conoscenza di un edificio esistente e i relativi Fattori di confidenza?

Come quando un medico prima di eseguire un’operazione sul paziente esegue una serie di esami per conoscere le sue condizioni attuali di salute nello stesso modo un Ingegnere prima di eseguire degli interventi strutturali su un edificio deve conoscerlo bene.

Un’approfondita conoscenza dell’edificio esistente si ottiene indagando sullo schema strutturale, sui dettagli costruttivi, sui materiali utilizzati, sugli eventuali elementi di vulnerabilità statica e sismica presenti e sull’attuale livello di sicurezza del fabbricato.

 

Sulla base di quanto sopra la normativa (sia le NTC2008 sia le attuali NTC2018) individuano dei Livelli di conoscenza e i relativi fattori di confidenza.

Più è approfondito il Livello di conoscenza e minore sarà il fattore di confidenza con il quale andremo a ridurre i valori medi di resistenza dei materiali della struttura esistente.

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso.

I tre livelli di conoscenza, ordinati per informazione crescente, sono LC1, LC2 e LC3.

I fattori di confidenza sono pari a 1.35 per LC1, 1.20 per LC2 e 1.00 per LC3.

 

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Quali sono le categorie di intervento sugli edifici esistenti individuati dalle NTC2018?

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 prevedono i seguenti interventi sugli edifici esistenti:

  • interventi di adeguamento sismico: sono interventi atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle stesse norme tecniche (livelli di sicurezza equivalenti a quelli di una struttura nuova). Sono interventi molto onerosi sia dal punto di vista tecnico che economico;
  • interventi di miglioramento sismico: sono interventi atti ad aumentare il livello di sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalla norma. Sono interventi più semplici rispetto a quelli di adeguamento sismico;
  • interventi di riparazione o locali: sono interventi su singoli elementi strutturali che non devono ridurre le condizioni di sicurezza preesistenti.

 

Il miglioramento e l’adeguamento sismico sono obbligatoriamente soggetti a collaudo.

Il progetto dell’intervento di riparazione o locale, e la rispettiva valutazione della sicurezza, può essere riferito alle sole strutture interessate.

Mentre gli interventi di miglioramento sismico e di adeguamento sismico dovranno riguardare tutte le strutture dell’edificio esistente.

 

 

Differenza tra il Miglioramento sismico definito nelle NTC2008 e nelle NTC2018

La principale differenza tra l’intervento di Miglioramento sismico previsto dalle NTC2008 e le attuali NTC2018 riguardano il livello di aumento di sicurezza che si deve raggiungere dopo i lavori.

Nelle NTC2008 bastava dimostrare che l’edificio dopo l’intervento di miglioramento sismico avrebbe avuto una resistenza maggiore rispetto alla struttura nello stato di fatto.

Nelle NTC2018 viene invece richiesto che il valore di ζE (vedi il precedente paragrafo relativo alla valutazione della sicurezza), del fabbricato ad uso abitativo dopo l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere maggiore di 0,1 rispetto al valore di ζE dell’edificio nel suo stato di fatto.

 

 

La D.G.R. 1879/2011 in Emilia Romagna sulle sopraelevazioni e gli ampliamenti

Nelle NTC2018 sono elencati i casi in cui scatta l’obbligo di adeguare sismicamente un edificio, tra questi ci sono le sopraelevazioni e gli ampliamenti che alterano in maniera sostanziale la risposta sismica del fabbricato.

Nel 2011 la Regione Emilia Romagna ha deliberato in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione e ampliamento (DGR 1879/2011).

All’interno del documento si trovano, oltre alla definizione degli interventi, 16 utili esempi applicativi con disegni molto chiari come quello che qui ti riporto a titolo esemplificativo:

esempio sopraelevazione ampliamento DGR1879_2011

 

 

Applicazione del SISMABONUS con il Miglioramento sismico e con l’Adeguamento sismico

Ti ricordo che il SISMABONUS è una detrazione fiscale valida per i lavori eseguiti entro il 31/12/2021 (ad oggi salvo proroghe) che permettono di migliorare sismicamente il tuo edificio in modo che cresca di 1 o 2 classi simiche.

 

Se vuoi approfondire leggi il mio articolo SISMABONUS E CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI

 

Puoi usufruire del SISMABONUS sia con in intervento di miglioramento sismico sia con un adeguamento sismico l’importante è che crescere di almeno 1 classe sismica.

È chiaro che essendo un adeguamento sismico più oneroso rispetto ad un miglioramento sismico potresti detrarre fiscalmente di più (controlla anche la tua capienza fiscale con un commercialista) oltre a rendere la tua casa sicura contro i terremoti come un edificio nuovo.

 

 

Quindi Miglioramento sismico o Adeguamento sismico?

A questo punto dovresti avere le idee chiare su cos’è un miglioramento sismico e un adeguamento sismico.

Quindi ti conviene eseguire un miglioramento sismico oppure un adeguamento sismico sulla tua casa?

Come spesso accade la risposta è “dipende”.

 

Se hai appeno comprato una casa indipendente e devi già realizzare dei lavori prima di trasferirti dovresti prendere seriamente in considerazione l’adeguamento sismico.

La prima cosa da fare è contattare uno strutturista ed incaricarlo di eseguire una “valutazione della sicurezza” del tuo edificio.

Alla conclusione del suo operato il tecnico ti potrà dire quali sono gli interventi necessari per l’adeguamento e il costo indicativo per eseguirle.

Se la cifra necessaria per realizzare un adeguamento sismico è per te troppo alta fai almeno un miglioramento sismico (fatti consigliare dal tuo tecnico quali interventi sono i più urgenti da eseguire).

 

Se invece stai pensando di aumentare la resistenza sismica della casa dove già abiti eseguire un adeguamento sismico è complicato e oneroso (ma non sempre impossibile) quindi, in questo caso, è più probabile che sceglierai di eseguire un miglioramento sismico.

Come sempre ti consiglio di incaricare uno strutturista (come me 😉) il quale ti aiuterà a fare la scelta più giusta tra miglioramento e adeguamento sismico.

 

 

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